Art. 1.
(Norme generali).

      1. La Repubblica considera la libertà di apprendimento, di istruzione e di formazione quali diritti fondamentali del cittadino.
      2. La Repubblica riconosce il valore e il carattere di servizio pubblico reso dalle iniziative di istruzione e di formazione promosse da enti pubblici e privati, nonché da istituzioni e da associazioni che hanno personalità giuridica e la cui attività è conforme agli ordinamenti generali e alle finalità del sistema educativo di istruzione e di formazione e coerente alla domanda formativa.
      3. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e della formazione, impartita e gestita dai soggetti di cui al comma 2, è esercitata in conformità ai princìpi stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione.